Accanto alla segnalazione CAI c’è un secondo binario che molti scoprono solo quando arriva la lettera: il procedimento sanzionatorio amministrativo davanti al Prefetto. Sono due cose separate, e vanno gestite separatamente.
Perché interviene il Prefetto
Il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato l’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista: non è più reato, è illecito amministrativo. La competenza a irrogare la sanzione è dell’autorità amministrativa, cioè il Prefetto.
Quanto si rischia
Assegno senza provvista (art. 2)
Sanzione pecuniaria da 516 a 6.197 euro. La fascia si innalza da 1.032 a 6.197 euro se l’importo dell’assegno supera 10.329 euro o in caso di reiterazione.
Assegno senza autorizzazione (art. 1)
Sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro, che sale da 2.065 a 12.394 euro oltre i 10.329 euro o in caso di reiterazione.
Niente sconto del 50%. Per entrambi gli illeciti non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 689/1981. Non funziona come una multa stradale: la sanzione si paga per intero.
La sanzione accessoria. Nei casi previsti dalla legge si aggiunge il divieto di emettere assegni bancari e postali, di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 — fino a 60 mesi — con relativa iscrizione in CAI. Nelle ipotesi più gravi possono aggiungersi l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale e altre misure accessorie.
La prova del pagamento tardivo
Per i soli assegni senza provvista, ai fini dell’archiviazione, vale come prova soltanto l’originale o la copia conforme della quietanza liberatoria, che dimostri il pagamento dell’importo del titolo, degli interessi, della penale — che è irrinunciabile — e delle eventuali spese. È il punto su cui cadono la maggior parte delle posizioni: pagamento eseguito, documentazione insufficiente. Vedi assegno scoperto: cosa fare nei 60 giorni.
Cosa fare quando arriva l’atto
- Guarda subito la data di notifica e i termini indicati: tutto ruota intorno a quelli.
- Recupera i documenti: copia dell’assegno, preavviso di revoca, quietanza liberatoria in originale.
- Presenta scritti difensivi nei termini, se ci sono elementi da far valere.
- Valuta l’opposizione davanti al giudice competente contro l’ordinanza-ingiunzione, nei termini indicati nell’atto.
- Non ignorare la lettera: il silenzio non è una difesa e i termini corrono comunque.
Domande frequenti
Emettere un assegno scoperto è reato?
Non più in via ordinaria: il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato la fattispecie, trasformandola in illecito amministrativo.
Posso pagare la sanzione in misura ridotta?
No: per entrambi gli illeciti la legge esclude espressamente il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981.
Quanto può durare il divieto di emettere assegni?
La sanzione accessoria non può essere inferiore a 2 anni né superiore a 5, quindi al massimo 60 mesi, con iscrizione in CAI per la stessa durata.
Se pago la sanzione esco dal CAI?
No. Il pagamento chiude il procedimento amministrativo; l’iscrizione in CAI segue le proprie regole e i propri termini.
Hai ricevuto un atto dalla Prefettura?
Portacelo prima che scadano i termini: verifichiamo documenti, prova del pagamento e presupposti. Nello studio operano anche avvocati.
Richiedi informazioniA cura del Dott. Luca Pacini, rating advisor, Broker Associati | Rating & Credit Advisory, Milano San Babila.
Riferimenti: Legge 386/1990 artt. 1, 2, 5 e 8; D.Lgs. 507/1999; L. 689/1981. Importi e termini applicabili al singolo caso vanno letti nell’atto ricevuto e verificati con il proprio legale.