La sanzione del Prefetto per assegno senza provvista

Accanto alla segnalazione CAI c’è un secondo binario che molti scoprono solo quando arriva la lettera: il procedimento sanzionatorio amministrativo davanti al Prefetto. Sono due cose separate, e vanno gestite separatamente.

Perché interviene il Prefetto

Il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato l’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista: non è più reato, è illecito amministrativo. La competenza a irrogare la sanzione è dell’autorità amministrativa, cioè il Prefetto.

Quanto si rischia

Assegno senza provvista (art. 2)

Sanzione pecuniaria da 516 a 6.197 euro. La fascia si innalza da 1.032 a 6.197 euro se l’importo dell’assegno supera 10.329 euro o in caso di reiterazione.

Assegno senza autorizzazione (art. 1)

Sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro, che sale da 2.065 a 12.394 euro oltre i 10.329 euro o in caso di reiterazione.

Niente sconto del 50%. Per entrambi gli illeciti non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 689/1981. Non funziona come una multa stradale: la sanzione si paga per intero.

La sanzione accessoria. Nei casi previsti dalla legge si aggiunge il divieto di emettere assegni bancari e postali, di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 — fino a 60 mesi — con relativa iscrizione in CAI. Nelle ipotesi più gravi possono aggiungersi l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale e altre misure accessorie.

La prova del pagamento tardivo

Per i soli assegni senza provvista, ai fini dell’archiviazione, vale come prova soltanto l’originale o la copia conforme della quietanza liberatoria, che dimostri il pagamento dell’importo del titolo, degli interessi, della penale — che è irrinunciabile — e delle eventuali spese. È il punto su cui cadono la maggior parte delle posizioni: pagamento eseguito, documentazione insufficiente. Vedi assegno scoperto: cosa fare nei 60 giorni.

Cosa fare quando arriva l’atto

  1. Guarda subito la data di notifica e i termini indicati: tutto ruota intorno a quelli.
  2. Recupera i documenti: copia dell’assegno, preavviso di revoca, quietanza liberatoria in originale.
  3. Presenta scritti difensivi nei termini, se ci sono elementi da far valere.
  4. Valuta l’opposizione davanti al giudice competente contro l’ordinanza-ingiunzione, nei termini indicati nell’atto.
  5. Non ignorare la lettera: il silenzio non è una difesa e i termini corrono comunque.

Domande frequenti

Emettere un assegno scoperto è reato?

Non più in via ordinaria: il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato la fattispecie, trasformandola in illecito amministrativo.

Posso pagare la sanzione in misura ridotta?

No: per entrambi gli illeciti la legge esclude espressamente il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981.

Quanto può durare il divieto di emettere assegni?

La sanzione accessoria non può essere inferiore a 2 anni né superiore a 5, quindi al massimo 60 mesi, con iscrizione in CAI per la stessa durata.

Se pago la sanzione esco dal CAI?

No. Il pagamento chiude il procedimento amministrativo; l’iscrizione in CAI segue le proprie regole e i propri termini.

Hai ricevuto un atto dalla Prefettura?

Portacelo prima che scadano i termini: verifichiamo documenti, prova del pagamento e presupposti. Nello studio operano anche avvocati.

Richiedi informazioni

A cura del Dott. Luca Pacini, rating advisor, Broker Associati | Rating & Credit Advisory, Milano San Babila.

Riferimenti: Legge 386/1990 artt. 1, 2, 5 e 8; D.Lgs. 507/1999; L. 689/1981. Importi e termini applicabili al singolo caso vanno letti nell’atto ricevuto e verificati con il proprio legale.