Il preavviso di revoca è il documento più importante dell’intera vicenda CAI, e allo stesso tempo quello che più spesso viene gestito male dalle banche. È l’atto con cui il trattario avvisa il traente che, se non paga entro il termine di legge, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio e gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni.
Cosa prevede l’art. 9-bis della Legge 386/1990
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di un assegno per difetto di provvista, la banca deve comunicare al traente che, scaduto il termine dell’art. 8 senza prova dell’avvenuto pagamento, il nominativo sarà iscritto in CAI e da quella data sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni. Con la stessa comunicazione il traente è invitato a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso.
I due termini da non confondere
10 giorni — il termine entro cui la banca deve inviare il preavviso, decorrenti dalla presentazione al pagamento del titolo, presso il domicilio eletto, mediante telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo concordato con data certa di spedizione e ricevimento).
60 giorni — il termine entro cui il traente può regolarizzare, pagando importo, interessi, penale del 10% ed eventuali spese, evitando l’iscrizione.
Cosa deve contenere
- l’avviso che, decorsi i 60 giorni senza prova del pagamento, scatterà l’iscrizione in CAI;
- l’avviso che da quella data sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni, presso l’intero sistema bancario e postale;
- l’invito a restituire i moduli di assegno;
- l’indicazione della possibilità di pagamento tardivo con i relativi accessori.
Una comunicazione priva di queste indicazioni non assolve la funzione che la legge le assegna: informare il destinatario in modo che possa effettivamente evitare la revoca.
Il nodo del domicilio eletto
Il preavviso va inviato al domicilio eletto ai sensi dell’art. 9-ter. Le variazioni vanno comunicate dal cliente alla banca nelle forme previste. È qui che nascono molte contestazioni: comunicazioni spedite a indirizzi superati, mai ricevute, o inviate con mezzi privi di data certa.
Se il preavviso manca o è irregolare
È il presupposto più ricorrente delle azioni di cancellazione anticipata. La giurisprudenza si è occupata a più riprese di preavvisi omessi, tardivi o irregolari, con esiti che dipendono dalle circostanze concrete: non esiste un automatismo, ma esiste un terreno di contestazione reale.
Gli strumenti sono, nell’ordine: reclamo scritto all’ente segnalante, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e, nei casi urgenti, azione giudiziaria. Prima di tutto questo serve però recuperare i documenti: copia dell’assegno, avviso di ricevimento, eventuale quietanza, estratti conto.
Domande frequenti
Se non ho mai ricevuto il preavviso la segnalazione è nulla?
Non automaticamente. L’omissione o l’irregolarità del preavviso è un vizio contestabile, ma l’esito dipende dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione disponibile.
Ho pagato dopo il preavviso: basta?
Solo se il pagamento è avvenuto entro i 60 giorni e comprende interessi, penale del 10% ed eventuali spese, e soprattutto se ne è stata fornita prova alla banca nelle forme corrette.
Gli assegni emessi dopo il preavviso vanno pagati?
Gli assegni emessi dopo il preavviso ma prima dell’iscrizione devono essere pagati dal trattario nei limiti della provvista eventualmente ricostituita.
Hai ricevuto un preavviso di revoca?
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02 87167176A cura del Dott. Luca Pacini, rating advisor. Dal 2007 si occupa di segnalazioni nelle banche dati, Centrale Rischi e CAI presso Broker Associati | Rating & Credit Advisory, Milano San Babila. Vedi anche segnalazione CAI e la guida alla cancellazione CAI.
Fonte normativa: Legge 15 dicembre 1990 n. 386, artt. 8, 9-bis e 9-ter. Orientamento generale, non sostitutivo dell’esame del singolo caso.